Art. 8.
(Compiti delle province).

      1. Le province:

          a) collaborano con la regione alla predisposizione del piano regionale per la
ricostruzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f);

 

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          b) svolgono, su delega della regione, funzioni di direzione e di coordinamento degli interventi nel territorio provinciale;

          c) predispongono e inviano alla regione specifici piani di settore per la ricostruzione relativi alle materie indicate all'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

          d) deliberano sulle modalità e sui criteri per la sospensione di imposte e di tributi provinciali per la durata dello stato di calamità.